Con la Legge di Bilancio 2021 è stata disposta la proroga e l’estensione fino al 2022 del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal «Piano Nazionale Transizione 4.0»
NORMATIVA
“Legge di Bilancio 2018” – Legge 27.12.2017, n. 205 (art. 1, co. 46 – 56), in vigore dal 01.01.2018
BENEFICIARI Tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Anche gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata.
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO Riconoscimento di un credito d’imposta fino al 50% delle spese di formazione del personale dipendente relative al settore delle tecnologie previste nel “Piano Nazionale Impresa 4.0”, sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Lo svolgimento delle attività di formazione deve essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali. – 50% delle spese sostenute per le Piccole Imprese con un massimo di 300.000 euro annui – 40% delle spese sostenute per le Medie Imprese con un massimo di 250.000 euro annui – 30% delle spese sostenute per le Grandi Imprese con un massimo di 250.000 euro annui – 60% delle spese sostenute nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati .
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DIPENDENTE AMMISSIBILE AL BENEFICIO Per personale dipendente si intende: • il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato • il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato • il personale titolare di un contratto di apprendistato. Il credito d’imposta si applica anche se alle attività di formazione partecipano altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato.
EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a: • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o la provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa; • università pubbliche o private o strutture ad esse collegate; • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali.
SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge 205/2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente. La legge di bilancio 2021 ha ampliato l’ambito oggettivo del credito d’imposta formazione 4.0 che, per i soli periodi d’imposta 2021 e 2022, ricomprendono anche i costi d’esercizio riferiti ai partecipanti e docenti anche se NON dipendenti.
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MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro. Fermo restando comunque il limite massimo di 300.000 euro.
CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI Il beneficio è cumulabile con altre misure di aiuto aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea (ad es. altri finanziamenti provenienti dal fondo interprofessionale FONDIMPRESA).
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