Così come previsto dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012, il 12 marzo 2015 entrerà in vigore l’obbligo di una specifica abilitazione per i lavoratori incaricati all’uso e/o conduzione delle seguenti attrezzature:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a torre
- Gru mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi, telescopici rotativi)
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
- Pompe per calcestruzzo
L’Accordo individua, oltre le attrezzature per le quali è richiesta la specifica abilitazione, le modalità di riconoscimento di tali abilitazioni nonché i soggetti formatori abilitati, la durata, i requisiti e la validità della formazione pregressa.
I corsi di formazione prevedono moduli teorici e pratici con contenuti e durata variabili in base al tipo di attrezzatura. L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dal rilascio dell’attestato previa partecipazione ad un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.
I lavoratori che all’entrata in vigore dell’Accordo (12 marzo 2013) erano già incaricati dell’uso delle attrezzature devono completare la loro formazione (teorica e pratica con verifica di apprendimento) entro il 12.03.2015.
In programma i nuovi corsi di Sicurfom Italia
La Sicurform Italia, ente accreditato per il rilascio delle certificazioni per l’uso e/o la conduzione delle attrezzature previste dall’Accordo, ha programmato una serie di corsi finalizzati al riconoscimento dell’abilitazione. Per informazioni, preventivi e prenotazioni è attivo il Numero Verde Gratuito 800.960.597
4 cose da sapere:
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nel caso i lavoratori abbiano già frequentato corsi di formazione con verifica dell’apprendimento e di durata inferiore a quella prevista dall’Accordo dovranno integrare la propria formazione con un corso di aggiornamento della durata di 4 ore; ovvero corsi di formazione senza verifica di apprendimento e di qualsiasi durata, dovranno integrare la propria formazione con il corso di aggiornamento della durata di 4 ore e verifica finale dell’apprendimento, in entrambi i casi entro il 12.03.2015. Oltre tale termine la formazione pregressa già erogata non potrà più essere riconosciuta e quindi sarà necessario ripeterla secondo contenuti, durata e modalità previsti dall’Accordo;
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La validità dell’abilitazione va rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento della durata di 4 ore;
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nel caso di utilizzo saltuario o occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo è necessario il conseguimento della specifica abilitazione; escludendo il caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro;
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La partecipazione ai corsi deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Ad ogni buon conto, si ricorda che la formazione per il conseguimento delle abilitazioni non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008.