Attrezzature di lavoro: nuove regole per la sicurezza

Così come previsto dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012, il 12 marzo 2015 entrerà in vigore l’obbligo di una specifica abilitazione per i lavoratori incaricati all’uso e/o conduzione delle seguenti attrezzature:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili
  • Gru a torre
  • Gru mobile
  • Gru per autocarro
  • Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi, telescopici rotativi)
  • Trattori agricoli o forestali
  • Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
  • Pompe per calcestruzzo

 

L’Accordo individua, oltre le attrezzature per le quali è richiesta la specifica abilitazione, le modalità di riconoscimento di tali abilitazioni nonché i soggetti formatori abilitati, la durata, i requisiti e la validità della formazione pregressa.

I corsi di formazione prevedono moduli teorici e pratici con contenuti e durata variabili in base al tipo di attrezzatura. L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dal rilascio dell’attestato previa partecipazione ad un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

I lavoratori che all’entrata in vigore dell’Accordo (12 marzo 2013) erano già incaricati dell’uso delle attrezzature devono completare la loro formazione (teorica e pratica con verifica di apprendimento) entro il 12.03.2015.

 

In programma i nuovi corsi di Sicurfom Italia

La Sicurform Italia, ente accreditato per il rilascio delle certificazioni per l’uso e/o la conduzione delle attrezzature previste dall’Accordo, ha programmato una serie di corsi finalizzati al riconoscimento dell’abilitazione. Per informazioni, preventivi e prenotazioni è attivo il Numero Verde Gratuito 800.960.597

 

4 cose da sapere:

  1. nel caso i lavoratori abbiano già frequentato corsi di formazione con verifica dell’apprendimento e di durata inferiore a quella prevista dall’Accordo dovranno integrare la propria formazione con un corso di aggiornamento della durata di 4 ore; ovvero corsi di formazione senza verifica di apprendimento e di qualsiasi durata, dovranno integrare la propria formazione con il corso di aggiornamento della durata di 4 ore e verifica finale dell’apprendimento, in entrambi i casi entro il 12.03.2015. Oltre tale termine la formazione pregressa già erogata non potrà più essere riconosciuta e quindi sarà necessario ripeterla secondo contenuti, durata e modalità previsti dall’Accordo;

  2. La validità dell’abilitazione va rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento della durata di 4 ore;

  3. nel caso di utilizzo saltuario o occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo è necessario il conseguimento della specifica abilitazione; escludendo il caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro;

  4. La partecipazione ai corsi deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

 

Ad ogni buon conto, si ricorda che la formazione per il conseguimento delle abilitazioni non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008.

Sicurform
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